Art. 4.
(Sanzioni a carico degli enti).

      1. All'articolo 31 della legge sull'adozione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «3-bis. Agli enti che violano le disposizioni di cui al comma 3 e contravvengono agli obblighi di cui all'articolo 39-ter si applica una delle seguenti sanzioni:

          a) richiamo;

          b) sospensione dell'autorizzazione;

          c) revoca dell'autorizzazione.

      3-ter. Le sanzioni di cui al comma 3-bis sono applicate dalla Commissione di cui all'articolo 38, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità della violazione, la sua reiterazione e gli effetti prodottisi».

      2. All'articolo 72-bis della legge sull'adozione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39-ter che assume l'incarico di curare la procedura di adozione senza essere accreditato ai sensi dell'articolo 39-ter.1, comma 1, o senza che gli sia consentito lo svolgimento delle procedure di adozione dalla competente autorità straniera ai sensi del medesimo articolo 39-ter.1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro; l'organismo competente ad applicare la sanzione è la Commissione di cui all'articolo 38».